PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce la musica quale elemento essenziale della cultura e dell'identità italiane, provvedendo a promuovere l'educazione alla musica, in particolare presso le giovani generazioni.

Art. 2.

      1. Al fine di cui all'articolo 1, il 22 novembre di ogni anno è riconosciuto come Giornata nazionale della musica.

Art. 3.

      1. È istituito il Premio nazionale per la musica, consegnato solennemente dal Presidente della Repubblica il 22 novembre di ogni anno, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale della musica e assegnato a chi ha illustrato meritoriamente l'Italia tramite la musica.

Art. 4.

      1. Il 22 novembre di ogni anno, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale della musica, presso ciascuna scuola di ogni ordine e grado sono organizzate lezioni di educazione musicale e di storia della musica.

Art. 5.

      1. Il 22 novembre di ogni anno, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale della musica, tutti i teatri e le sale concertistiche devono essere

 

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aperti al pubblico e svolgere rappresentazioni musicali gratuite.

Art. 6.

      1. Il 22 novembre di ogni anno, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale della musica, il servizio pubblico radiotelevisivo organizza attività e iniziative finalizzate a illustrare gli obiettivi di tale Giornata.